venerdì 11 aprile 2008

La portabilità dei mutui, ecco l’iter da seguire

Riguardo alle operazioni di portabilità o surrogazione del mutuo, non è previsto il pagamento di alcun tipo di imposta, come ad esempio l’imposta di registro, di bollo e ipotecaria. Questo nonostante la mancanza di volontà da parte degli Istituti di credito ad adeguarsi alle normative vigenti, che fanno seguito al primo ed al secondo pacchetto di liberalizzazioni varate dal Ministro Bersani.

Con la portabilità o surrogazione del mutuo, il cliente mira all’utilizzo di un nuovo mutuo per estinguerne uno vecchio e per surrogare il nuovo istituto mutuante nell’ipoteca della vecchia banca. La nuova banca, che deve garantire al consumatore delle condizioni più favorevoli, e presso la quale si vuol trasferire il mutuo già in essere, deve avviare un’istruttoria comprendente anche le spese per la perizia dell’immobile oggetto del contratto.

A questo punto il cliente, contestualmente alla accensione del nuovo mutuo, deve estinguere il debito con la vecchia banca che, dal canto suo, dovrà rilasciargli una regolare quietanza. La portabilità comporta non solo all’esonero dal pagamento dell’imposta sostitutiva sul nuovo mutuo, ma prevede il mantenimento dei benefici fiscali del vecchio mutuo, ovverosia la detraibilità degli interessi passivi e degli altri oneri accessori derivanti dal mutuo.

Tra le banche italiane che offrono al momento una “vera” portabilità, ovverosia senza costi e balzelli per il cliente, spicca IntesaSanPaolo che, per i mutui con massimale fino all’80% del valore della casa stipulati dal 1° gennaio 2008, offre tra l’altro anche la possibilità di sospendere il pagamento di massimo 6 rate consecutive dopo avere rimborsato almeno 24 mensilità. L’opzione, che può essere attivata fino a 3 volte nel corso del finanziamento, prevede tra una sospensione e l’altra il regolare pagamento di almeno 6 rate.

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